La speciale disciplina che regola l’installazione di infrastruttura per rete mobile di telecomunicazione ne consenta il posizionamento anche in deroga al limite della distanza dai confini, ma non in contrasto con la previsione del Piano regolatore generale relativa alla nuova viabilità.
Gli impianti di telecomunicazione rivestono carattere di pubblica utilità e sono assimilati alle opere di urbanizzazione primaria, potendo trovare collocazione su proprietà pubbliche e private secondo la legislazione nazionale (artt. 86 e 90, d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259) di matrice comunitaria, e costituiscono in ogni caso, secondo la disciplina urbanistica provinciale di Trento, opere di infrastrutturazione del territorio (art. 11 del regolamento approvato con d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.; in precedenza art. 36 del regolamento approvato con d.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/leg.). A fronte di tale quadro normativo il Trga Trento ha ritenuto illegittime le disposizioni regolamentari che, senza giustificazione, pretendono fissare per detti impianti limiti di distanze dal confine tali da poter rappresentare un indebito impedimento alla realizzazione della completa rete di telecomunicazioni (Cons. St., sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6473).