E’ corretto il provvedimento dell’Amministrazione comunale che ha rigettato un’istanza di subentro nella autorizzazione ex art. 86 TULPS per la gestione di apparecchi da intrattenimento (slot), già intestata al precedente proprietario, in quanto situata “in un raggio non inferiore a 500 mt” dalle strutture indicate dalla menzionata L.R. n. 43/2013 (luoghi di culto, ospedali, scuole ecc.).
Il divieto di cui al comma 2 dell’art. 7 della legge regionale (Puglia) in esame inerisce tanto alla installazione di apparecchi da gioco, quanto all’esercizio delle sale da gioco.
Una diversa interpretazione della norma non solo darebbe origine ad una irragionevole disparità di trattamento, ma si porrebbe in contrasto con la ratio perseguita dalla stessa, che è quella di contrastare il gioco illegale, proteggendo la salute dei soggetti più deboli.
Si rileva, inoltre, che la Corte Costituzionale, da ultimo con sentenza n. 108/2017, ha statuito che: “Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 l. reg. Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, censurato per violazione dell’art. 117, commi 2, lett. h), e 3, Cost., nella parte in cui vieta il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi cosiddetti “sensibili” ivi indicati. Insussistente è la violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordine pubblico e sicurezza» di cui all’art. 117, comma 2, lett. h), Cost. Il legislatore pugliese” (omissis) “è intervenuto per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della “dipendenza da gioco d’azzardo”.
La ratio della norma de qua, dunque, è quella di contrastare la ludopatia, attraverso il rispetto di distanze minime dai luoghi “sensibili”, a tutela di soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della “dipendenza da gioco d’azzardo”.
Perseguendo la disposizione, in via preminente, finalità di carattere socio-sanitario, essa si palesa pienamente compatibile con il principio di libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost., e con i principi europei in tema di concorrenza (si veda in tal senso, ex multis, C. di St. n. 4498/2013).