Sussiste la legittimazione ad agire in capo ai cittadini proprietari di immobili e residenti, che si trovano in situazione di stabile collegamento ambientale con una zona del territorio comunale interessata da fenomeni di inquinamento acustico, e lamentino un pregiudizio dalla mancata adozione da parte del Comune di misure di riduzione e contenimento dell’impatto acustico derivante dal traffico veicolare, nonché il deprezzamento degli immobili di rispettiva proprietà.
Come noto, in materia ambientale ai fini della legittimazione va seguito un approccio necessariamente non restrittivo nell’individuazione della lesione che potrebbe astrattamente fondare l’interesse all’impugnazione, essendo sul punto sufficiente rammentare come – anche sotto la spinta del diritto europeo – la materia della tutela dell’ambiente si connoti per una peculiare ampiezza del riconoscimento della legittimazione partecipativa e del coinvolgimento dei soggetti potenzialmente interessati, come è dimostrato dalle scelte legislative in materia, in specie in tema di valorizzazione degli interessi “diffusi”.
Pacificamente, nel processo amministrativo la legittimazione al ricorso in materia ambientale va riconosciuta alle persone fisiche anche in base al criterio della “prossimità dei luoghi interessati” ovvero della sussistenza di uno “stabile collegamento” ambientale, come per la materia edilizia (da ultimo in tal senso, TAR Pescara, 04.06.2018, n. 188 ed ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. III, 15.02.2012 n.784).