TAR Firenze, 12.10.2018 n. 1312
La mancata realizzazione delle opere previste nel permesso di costruire determina l’inesistenza del presupposto dell’obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione e il contributo per costo di costruzione. Invero, tale obbligo economico trova la propria causa nell’attività di trasformazione del territorio eseguita in forza del titolo edilizio rilasciato.
Pertanto, essendo l’opera oggetto del permesso di costruire non realizzabile, stante la pacifica impossibilità dell’allaccio alla rete idrica, il Comune era tenuto a restituire le somme incassate quale contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.
L’azione della ricorrente costituisce quindi un’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo, legittimamente fondata sull’assenza dei presupposti del pagamento effettuato.
L’Amministrazione è quindi tenuta a restituire quanto pagato dalla società istante, in forza dell’art. 2033 cod. civ.. Sulla somma da restituire maturano gli interessi legali previsti dalla suddetta norma, con decorrenza dalla domanda di restituzione dell’importo corrisposto in relazione al permesso di costruire.
Non spetta invece la rivalutazione monetaria o il maggior danno previsto dall’art. 1224, comma 2, cod. civ., trattandosi di pagamento di indebito oggettivo, il quale genera la sola obbligazione di restituzione con gli interessi ex art. 2033 c.c., stante la buona fede del Comune (TAR Lombardia, Milano, II, 18.9.2013, n. 2172). Peraltro, la ricorrente non ha fornito alcun principio di prova in ordine all’esistenza di un nocumento superiore all’importo corrispondente agli interessi legali.