TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, Sent. 05.05.2023 n. 706
L’effettivo inizio dei lavori deve essere valutato non in via generale ed astratta, ma con specifico e puntuale riferimento all’entità e alle dimensioni dell’intervento edilizio così come programmato e autorizzato, e ciò all’evidente scopo di evitare che il termine per l’avvio dell’edificazione possa essere eluso con ricorso a lavori fittizi e simbolici e, quindi, non oggettivamente significativi di un effettivo intendimento del titolare del permesso di procedere alla costruzione (cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. II, 5 settembre 2019, n. 10766).
La giurisprudenza ritiene, pertanto, che i lavori di costruzione del manufatto assentito possano reputarsi effettivamente iniziati, quando siano di consistenza tale da comprovare l’effettiva volontà del beneficiario dello stesso di realizzare quanto da lui progettato.
Deve, infine, aggiungersi che non è reputato sufficiente ad impedire la decadenza del permesso a costruire, per l’inutile decorso del termine annuale di cui all’art. 15 d.P.R. n. 380 / 2001, il semplice invio di una comunicazione di inizio dei lavori, non accompagnata dalla concreta realizzazione delle opere (cfr. TAR Napoli, Sez. II, 26 maggio 2011, n. 2855).