TAR Liguria – Genova, Sez. I, Sent. 18.05.2023 n. 522
Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001, il termine di ultimazione dell’opera non può superare tre anni dall’inizio dei lavori, a pena di decadenza di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga; il differimento può essere accordato, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse nel corso dell’intervento.
Il comma 4 dell’art. 15 stabilisce che il titolo edificatorio decade anche con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il triennio dalla data di inizio.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, nell’ipotesi di sopravvenienza pianificatoria incompatibile, se i lavori siano in corso al momento di entrata in vigore della nuova regolamentazione, la fattispecie decadenziale non matura ed il termine finale può essere prorogato in presenza dei presupposti delineati in via generale dal comma 2, id est il tempestivo inizio dell’intervento e l’impossibilità di portarlo a compimento per cause di forza maggiore o, comunque, indipendenti dalla volontà dell’interessato (in tal senso cfr., ex aliis, Cons. St., sez. IV, 21 dicembre 2021, n. 8477; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 15 aprile 2022, n. 873; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 7 luglio 2008, n. 2057).