Consiglio di Stato, Sez. VII, Sent. 20.06.2023 n. 6035
La Sentenza ha ad oggetto un’ordinanza di demolizione e/o rimozione di una “struttura in alluminio di vecchia installazione, delle dimensioni di mt. 9,20 x mt. 4,10 con h variabile da mt. 2,25 circa a mt 3,00 circa, costituita da sei pilastrini (sezione cm 5,0 x cm 5,0) e traverse dove scorre una tenda retrattile” con “successiva apposizione di fioriere a delimitazione su tre lati dell’area coperta, privata ma aperta al passaggio pedonale pubblico, e di «due teli in pvc pesante tipo avvolgibile sul quarto lato.
“Le censure di ordine sostanziale contenute nel secondo motivo d’appello vanno respinte avuto riguardo al fatto che esse si imperniano sulle caratteristiche della struttura di supporto della copertura, la quale è invece in sé necessaria a mantenere in tensione ogni tenda esposta al vento, senza fornire ulteriori elementi in base ai quali ritenere che essa oltre a svolgere questa imprescindibile funzione, e dunque di permettere il riparo dagli eventi atmosferici, avrebbe anche quella ulteriore di creare un volume rilevante dal punto di vista edilizio (in questi termini: Cons. Stato, VI, 4 maggio 2022, n. 3488; 28 marzo 2023, n. 3134). L’errata impostazione ora descritta è anche a base del provvedimento impugnato, che come ha statuito la sentenza di primo grado è inficiato dall’erroneo presupposto che attraverso la struttura di sostegno della tenda retrattile si sia dato luogo ad una ristrutturazione edilizia in assenza di titolo a costruire, produttiva di nuovi volumi e superfici, quando invece per le caratteristiche strutturali e funzionali sopra indicate l’opera contestata non risulta eccedere l’esigenza di sfruttare l’area antistante i locali commerciali condotti in locazione dal ricorrente attraverso una copertura di volta in volta utilizzabile in base alle condizioni meteorologiche.
Infine, nessun mutamento di funzione è ricavabile dalla successiva apposizione di fioriere a delimitazione su tre lati dell’area coperta e di teli in pvc pesante avvolgibile sul quarto lato, i quali presentano caratteristiche di facile amovibilità e come tali non idonei a determinare alcuna creazione di un nuovo organismo edilizio“.