Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 19.06.2023 n. 5996
Sono inoltre da respingere gli assunti secondo cui per le opere contestate non sarebbe stato necessario alcun permesso di costruire la cui mancanza ne legittimi la demolizione. Per un verso la deduzione non infirma infatti l’autonoma ragione ora richiamata di non conformità del soppalco, il quale, peraltro, secondo la costante giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultimo: Cons. Stato, II, 5 agosto 2019, n. 5518; IV, 21 maggio 2021, n. 3947; VI, 23 febbraio 2023, n. 1828; 23 novembre 2022, n. 10337; 21 febbraio 2022, n. 1213; 11 febbraio 2022, n. 1002) è considerato come intervento di ristrutturazione edilizia quando determini l’incremento della superficie dell’immobile, fruibile dalle persone, e quindi del relativo carico urbanistico, come deve ritenersi nel caso di specie, in ragione delle dimensioni accertate (10 mq). Per altro verso le censure intese a sostenere che sarebbe sufficiente una s.c.i.a. sono generiche e tali quindi da non fare emergere alcuna illegittimità del provvedimento impugnato.