TAR Sardegna – Cagliari, Sez. II, Sent. 26.06.2023 n. 462
Il ricorrente “sostiene che la realizzazione di campi da padel rientri tra gli interventi di edilizia libera -ai sensi dell’art. 15, lett. J, della legge regionale 23 ottobre 1985, n. 23 e ss.mm.ii., laddove fa riferimento alla “realizzazione di aree…destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria”- e che simili interventi siano sempre possibili a prescindere dalla disciplina urbanistica di riferimento”.
La censura è infondata per due distinte ragioni.
Prima di tutto perché, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato e condivisibile, la realizzazione di un campo da padel non rientra fra gli interventi di edilizia libera e necessita del permesso di costruire, implicando una modificazione permanente del territorio legata all’utilizzo di calcestruzzo per l’installazione delle quattro pareti di confine, a differenza di quanto accade, ad esempio, per i campi da calcio o da tennis, che comportano soltanto operazioni di livellamento del terreno incapaci di mutare le sue caratteristiche, senza l’impiego di materiali artificiali di costruzione (cfr., ex multis, T.A.R. Lecce, Sez. III, 20 febbraio 2023, n. 254; T.A.R. Palermo, Sez. II, 8 ottobre 2021, n. 3232 e T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 12 ottobre 2017, n. 10261).
In secondo luogo perché, in ogni caso, persino gli interventi di edilizia libera possono essere effettuati solo “1. Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia…”: questo è, testualmente, l’incipit dell’art. 15 della l.r. n. 23/1985 in materia di attività edilizia libera, la quale, pertanto, è svincolata dalla necessità del permesso di costruire o di altri titoli edilizia ma resta, pur sempre, soggetta alle regole urbanistiche ed edilizie che caratterizzano la zona di riferimento.