Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 20.07.2023 n. 7131
Come del resto correttamente evidenziato dal T.a.r. Toscana nella sentenza impugnata, “le osservazioni presentate in occasione dell’adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all’Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione, oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree. Pertanto, seppure l’Amministrazione sia tenuta ad esaminare le osservazioni pervenute, non può però essa essere obbligata ad una analitica confutazione di ciascuna di esse” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 gennaio 2023 n. 21; 21 aprile 2022 n. 3018, 22 marzo 2021 n. 2422).