TAR Emilia Romagna – Parma, Sez. I, Sent. 02.09.2023 n. 242
La lottizzazione abusiva, in particolare, si può realizzare con due modalità alternative, configurandosi come una lottizzazione “materiale” o “reale”, consistente nella realizzazione, anche nella sola fase iniziale, di opere che comportino un’abusiva trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni in violazione degli strumenti urbanistici; o come una lottizzazione “negoziale”, ovvero “cartolare”, allorquando la trasformazione avvenga tramite atti negoziali che determinino un frazionamento del terreno in lotti tali da denunciare in modo inequivoco la destinazione a scopo edificatorio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 marzo 2023 n. 2217).
Ciò premesso, deve rilevarsi che l’accertamento della lottizzazione abusiva, fattispecie ben diversa dalla sommatoria di singoli abusi edilizi, può basarsi su di un quadro indiziario complessivo, ovvero su di una pluralità di elementi complessivamente considerati, dai quali poter evincere, in maniera non equivoca ed adeguatamente motivata, la radicale trasformazione urbanistico-edilizia dell’area di riferimento, con conferimento alla stessa di un assetto urbanistico completamente diverso da quello consentito.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, l’illecito rappresentato dalla lottizzazione abusiva si consuma in ipotesi di qualsiasi tipo di edificazione idonea in concreto a stravolgere l’assetto del territorio preesistente e a realizzare un nuovo insediamento abitativo; tale edificazione, pertanto, deve essere tale da determinare un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione del territorio dell’amministrazione e un nuovo e non previsto carico urbanistico (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 22/06/2022, n. 5124).
La ratio dell’art. 30 del D.P.R. 380 del 2001 e delle sanzioni connesse alla lottizzazione abusiva è quella di tutelare e salvaguardare la potestà programmatoria attribuita all’amministrazione, pregiudicata da interventi edificatori in grado di sconvolgere l’assetto del territorio preesistente. […]
La lottizzazione abusiva, infatti, sottrae all’amministrazione il proprio potere di pianificazione attuativa e la mette di fronte al fatto compiuto, costituito da insediamenti potenzialmente privi di servizi e delle infrastrutture necessarie al vivere civile (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 aprile 2023 n. 3954).