Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 08.09.2023 n. 8224
Come affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa al riguardo, il termine per l’impugnazione di un piano regolatore generale o di una variante dello strumento urbanistico generale decorre dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (o sulla Gazzetta ufficiale) del decreto di approvazione di essa; decorre, invece, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza quando la variante non sia caratterizzata da una considerazione globale del territorio comunale, ma sia rivolta – come nel caso in esame – ad incidere in modo singolare su di un determinato e specifico bene, imprimendogli un vincolo preordinato all’espropriazione. Infatti, in caso di varianti urbanistiche “particolari”, che incidono cioè su specifici beni, interessando soggetti determinati, il relativo provvedimento deve essere a questi ultimi notificato, decorrendo il termine d’impugnazione dal momento dell’avvenuta notifica (cfr. Cons. Stato, sez. II, 30 ottobre 2020 n. 6648; sez. IV, 18 febbraio 2016 n. 650; sez. VI, 3 marzo 2014 n. 965 e 15 febbraio 2013 n. 922).