TAR Campania – Napoli, Sez. VI, Sent. 30.08.2023 n. 4916
Il potere di acquisizione non può essere esercitato quando la demolizione sia stata ordinata ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. 380 del 2001.
Questo Tribunale ha, anche di recente ribadito tale principio precisando che: “Se l’abuso è stato contestato dall’amministrazione ai sensi dell’art. 33, risultano illegittimamente disposte le conseguenze dell’acquisizione ex lege dell’immobile e dell’area di sedime e di pertinenza dello stesso, in quanto ricollegabili soltanto alla diversa ipotesi in cui sia stata contestata la realizzazione abusiva di una nuova costruzione, ai sensi dell’art. 31.
Soltanto in tale diversa ipotesi è possibile dare luogo alle specifiche conseguenze dettate da tale disposizione, le quali vengono a colpire non l’abuso in sé (che resta sanzionato in via diretta per mezzo dell’ordine di demolire e rimessione in pristino), ma la circostanza sopravvenuta, in questo caso imputabile anche alla proprietà che nulla ha opposto al riguardo nei confronti del responsabile materiale degli abusi, di non aver eseguito la demolizione nel termine assegnatogli” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 19 febbraio 2020, n. 791).