TAR Lombardia – Milano, Sez. II, Sent. 18.10.2023 n. 2376
L’opera realizzata non è una semplice tenda retraibile o “pergotenda”; quest’ultima è un telo amovibile che serve a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 306 del 2017).
Affinché si possa parlare di “pergotenda”, come tale non soggetta a titolo abilitativo, occorre che l’elemento principale sia costituito da una tenda di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, mentre la struttura di supporto alla tenda ha un carattere accessorio, senza contare che gli elementi di copertura e di chiusura devono essere facilmente amovibili, privi di quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza proprie delle componenti edilizie di copertura o di tamponatura di un edificio.
Ne consegue che la “pergotenda” non deve dare luogo ad un volume oppure ad una superficie rilevanti sul piano urbanistico, né deve realizzare un nuovo organismo edilizio (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenze n. 3309/2020 e n. 5737/2018 e TAR Lombardia, Milano, Sezione II, sentenza n. 1921 del 2019).
Nel caso di specie, come risulta dall’attività istruttoria posta in essere dal Comune e dai relativi documenti versati in giudizio, l’opera eseguita senza titolo è una struttura metallica con telo sovrastante e con lastre di plexiglas imbullonate al pergolato di legno regolarmente assentito, il che ha portato alla chiusura del pergolato stesso, in origine aperto su tutti e quattro i lati (cfr. i documenti n. 11 e n. 12 e dal n. 15 al n. 17 del resistente).
Tale struttura metallica ha modificato stabilmente la sagoma dell’edificio, per cui non può essere qualificata come un semplice elemento di arredo, quale è invece una vera tenda retraibile.
Trattandosi di un “nuovo organismo” edilizio, lo stesso è soggetto al necessario titolo abilitativo e la mancanza di quest’ultimo impone al Comune l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui al DPR n. 380 del 2001.