TAR Campania – Salerno, Sez. II, Sent. 19.10.2023 n. 2340
L’art. 6, comma 1, lett. e-bis) del D.P.R. n. 380/2001, riconduce all’edilizia libera “le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni”;
la giurisprudenza è rigorosa ed inequivoca nell’interpretare la norma de qua;
si assume, in linea di principio, che un manufatto, per rientrare nella attività libera, deve possedere due caratteristiche: uno funzionale, consistente cioè nella finalizzazione alle esigenze dell’attività, che devono tuttavia essere «contingenti e temporanee », intendendosi per tali quelle che, in senso obiettivo, assumono un carattere ontologicamente temporaneo, quanto alla loro durata, e contingente, quanto alla ragione che ne determina la realizzazione, e che in ogni caso (cioè quale che ne sia la « contingenza » determinante), non superano comunque i centottanta giorni (termine che, è bene ribadirlo, deve comprendere anche i tempi di allestimento e smontaggio, riducendosi in tal modo l’uso effettivo ad un periodo inferiore ai predetti 180 giorni); l’altro strutturale, ovvero l’avvenuta realizzazione con materiali e modalità tali da consentirne la rapida rimozione una volta venuta meno l’esigenza funzionale (e quindi al più tardi nel termine di centottanta giorni dal giorno di avvio dell’istallazione, coincidente con quello di comunicazione all’amministrazione competente) (Consiglio di Stato sez. II, 13/02/2023, n.1489);
ne discende che le opere agevolmente rimovibili, funzionali a soddisfare un’esigenza temporanea, col fine di cessare dopo il breve tempo al raggiungimento dell’interesse finale, si configurano a carattere precario e, per questo motivo, non richiedono il permesso di costruire (T.A.R. Brescia, sez. I, 13/01/2020, n.19);
più nel dettaglio, si assume che le opere contingenti e temporanee possono essere liberamente realizzate una volta sola e per non oltre centottanta giorni (Cass. pen., Sez. III, 24 novembre 2020, n. 32735); le opere stagionali possono essere liberamente realizzate per ogni stagione di riferimento (Tar Palermo, 7.07.2022, n. 2136, sulle cabine balneari; Cons. Stato, Sez. II, 18 maggio 2023, n. 4934, sulle serre agricole);
vale, altresì, soggiungere che l’Allegato A del D.P.R. n. 31/2017 così recita:
al punto A.16: “occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo 12 periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare”;
al punto A.23: “installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all’interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L’esenzione dall’autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile”;
lo stato degli atti è chiaro sul punto;
il provvedimento di inibizione della CIL così è scandito nei suoi tratti argomentativi:
“Considerato che l’istanza in esame prevede l’installazione di manufatti amovibili di 2 insegne e tendaggi e coperture leggere su pergolato…per un periodo non superiore a 120 giorni…”;
ed invero, traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie in esame, i provvedimenti impugnati si appalesano al Collegio illegittimi, stante il riscontrato vizio istruttorio che inficia inevitabilmente la soluzione decisoria finale;
la P.A. non ha valutato se trattasi di opere stagionali e non meramente contingenti e temporanee, con le evidenti implicazioni pratiche che ne conseguono.