TAR Lombardia – Milano, Sez. II, Sent. 27.10.2023 n. 2507
L’art. 15 comma 2 D.P.R. 380/2001 prevede che “il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga”.
Lo stesso articolo 15, al comma 4, prevede che “Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio”.
In forza di tali previsioni, il permesso di costruire decade ipso iure qualora i lavori assentiti non vengano iniziati entro il termine di un anno dalla data di rilascio del permesso di costruire, salvo che prima della scadenza del termine non venga richiesta una proroga; peraltro, il permesso di costruire decade anche prima del decorso di tale termine qualora, successivamente al suo rilascio, sopravvengano previsioni urbanistiche contrastanti con l’intervento assentito, salvo il caso che, a quella data, i lavori non siano già iniziati (e vengano poi completati nei tre anni dalla data di inizio).
In relazione ad entrambe le ipotesi, è dunque essenziale stabilire quando i lavori possano dirsi effettivamente iniziati; al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che:
– “l’inizio dei lavori atto ad impedire la decadenza del permesso di costruire si ha quando le opere intraprese siano tali da evidenziare l’effettiva volontà di realizzare il manufatto; l’effettivo inizio dei lavori non può essere considerato in via generale ed astratta, bensì con specifico e puntuale riferimento all’entità e alle dimensioni dell’intervento edilizio così come programmato e autorizzato, e ciò al ben evidente scopo di evitare che il termine per l’avvio dell’edificazione possa essere eluso con ricorso a lavori fittizi e simbolici, e quindi non oggettivamente significativi di un effettivo intendimento del titolare della concessione stessa di procedere alla costruzione; l’inizio dei lavori rilevante al fine di impedire la decadenza dal titolo edificatorio deve dunque essere comprovato dall’effettuazione di trasformazioni che superino la soglia delle mere attività preparatorie, dovendo esse essere di entità significativa; la valutazione a tali fini delle stesse non può prescindere dalla considerazione dell’opera da eseguire, onde non vanno trascurate le peculiarità che presenta l’intervento in progetto” (Consiglio di Stato sez. IV, 13/07/2022, n.5925; TAR Milano, Sez. II, 27 agosto 2014, n. 2262; TAR Brescia, sez. II, n. 871 del 2021);
– in particolare, è stato affermato che “i lavori edilizi devono ritenersi “iniziati” quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio, per evitare che il termine di decadenza del permesso possa essere eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici; la mera esecuzione di lavori di sbancamento è, di per sé, inidonea per ritenere soddisfatto il presupposto dell’effettivo “inizio dei lavori” entro il termine di un anno dal rilascio del permesso di costruire a pena di decadenza del titolo abilitativo (art. 15, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), essendo necessario, al fine di escludere la configurabilità del reato di costruzione abusiva, che lo sbancamento sia accompagnato dalla compiuta organizzazione del cantiere e da altri indizi idonei a confermare l’effettivo intendimento del titolare del permesso di costruire di realizzare l’opera assentita” (Consiglio di Stato sez. II, 03/12/2021, n.8058; T.A.R. Salerno, sez. II, 18/07/2022, n.2045; T.A.R. Palermo, sez. II, 03/06/2022, n.1815).