TAR Campania – Salerno, Sez. II, Sent. 13.11.2023 n. 2544
Preliminare e assorbente rispetto ad ogni altra valutazione è la circostanza, eccepita da parte ricorrente e non contestata, della mancanza di un formale provvedimento di decadenza del permesso di costruire già rilasciato.
Sul punto, il Collegio intende dare continuità ai principi già affermati da questo tribunale, assumendo che: “la decadenza del permesso di costruire costituisca un effetto che discende dall’inutile decorso del termine di inizio e/o completamento dei lavori autorizzati; condizione indispensabile perché detto effetto diventi operativo è l’adozione di un provvedimento formale da parte del competente organo comunale, ancorché meramente dichiarativo e con efficacia ex tunc, qualunque sia l’epoca in cui è stato adottato e quindi anche se intervenuto molto tempo dopo che i termini in questione siano inutilmente decorsi, e ancorché i suoi effetti retroagiscano al momento dell’evento estintivo, da adottarsi previa apposita istruttoria; la ragione, che giustifica l’obbligo per l’ente locale di adottare un atto che formalmente dichiari l’intervenuta decadenza del permesso di costruire, è stata individuata nella necessità di assicurare il contraddittorio con il privato in ordine all’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che giustifichino la pronuncia stessa” (TAR Campania, Salerno, Sez. II, n. 2-OMISSIS-1-OMISSIS- del 2 settembre 2022; cfr. anche Cons. Stato, Sez. IV, n. 2757 del 16 marzo 2023-).