TAR Molise – Campobasso, Sez. I, Sent. 07.11.2023 n. 292
Il Testo unico dell’edilizia non riconduce espressamente il “muro di cinta” nel novero degli interventi di nuova costruzione per i quali sia prescritto il permesso di costruire (articoli 3, comma 1, lettera e), e 10 del medesimo testo legislativo), ma neppure lo colloca tra quelli soggetti a SCIA.
A questo riguardo l’orientamento prevalente del Consiglio di Stato, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, è nel senso che, più che all’astratto genus o tipologia di intervento edilizio (sussumibile nella categoria delle opere funzionali a chiudere i confini sui fondi finitimi), occorre far riferimento all’impatto effettivo che le opere a ciò strumentali generano sul territorio: con la conseguenza che l’intervento edilizio deve qualificarsi quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) quante volte abbia l’effettiva idoneità a determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie (ex multis Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 3408 del 4 luglio 2014).