TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, Sent. 07.12.2023 n. 1602
Evidenziato che la non perfetta tecnica di redazione della legislazione lascia evidentemente spazio ad entrambe le opzioni ermeneutiche, a favore di quella per cui non vi sarebbe in capo all’amministrazione il sistematico potere di verifica e inibizione dell’intervento sottoposto a CILA, ma solo quello – successivo – di reprimere gli abusi, depongono le seguenti considerazioni.
In primo luogo, occorre riconnettere un significato alla scelta legislativa, nel 2016, di creare un nuovo regime di interventi edilizi, accanto a quelli – già noti – dell’attività edilizia libera, dell’attività soggetta SCIA, dell’attività realizzabile con SCIA in sostituzione del permesso di costruire e delle opere edìli soggette a permesso di costruire.
L’assimilazione, quanto ai poteri esercitabili dall’amministrazione, della CILA alla SCIA scolorirebbe eccessivamente le diversità tra i due regimi, finendo per privare di sostanziale significato l’intervento legislativo.
In secondo luogo, la CILA contempla la presenza di un’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, «il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio» (art. 6-bis d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
Tale asseverazione non è richiesta, invece, in caso di SCIA.
Il maggiore onere posto in capo al privato nel contesto della CILA deve trovare una giustificazione, e al Tribunale pare che essa vada individuata proprio nel venir meno – in capo all’amministrazione – del potere/dovere sistematico di controllo delle comunicazioni, ferma restando la possibilità di interventi repressivi in caso di uso abusivo dell’istituto.
In sostanza, l’asseverazione del tecnico abilitato, peraltro presidiata – nelle CILA per il c.d. Superbonus – dalla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 119, comma 14 d.l. n. 34 del 2020, salva l’applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato, sostituisce il controllo generalizzato da parte dell’amministrazione, nell’ottica della liberalizzazione e della diminuzione degli oneri burocratici