TAR Campania – Salerno, Sez. II, Sent. 09.01.2024 n. 124
Il problema che conseguentemente si pone riguarda l’individuazione della disciplina urbanistica concretamente applicabile alla delineatasi zona bianca e sul punto il Collegio intende aderire alle medesime considerazioni già formulate da questo T.A.R. in fattispecie analoghe. Con la sentenza del 5.04.2017, n. 656, si era statuito che “escluso, quindi, che sia predicabile, quale conseguenza della decadenza delle previsioni della Tavola n. 6 (per effetto del predicato decorso del termine decennale di efficacia proprio dei Piani Particolareggiati), la riespansione delle previsioni di edificabilità proprie della zona B2, e dei relativi indici edificatori, non resta che individuare la disciplina urbanistica applicabile alle aree de quibus […] in ordine alle aree sulle quali la Tavola n. 6 del P.RG. prevede la realizzazione di strada di progetto e parcheggi pubblici, dovendo in proposito rinviarsi al recente pronunciamento del giudice di appello (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3805 del 5 settembre 2016), secondo cui nel caso di specie si è, per la gran parte, in presenza di standard urbanistici e di vincoli conformativi, attesa la destinazione impressa al suolo dei ricorrenti (Cons. Stato, sez. IV, 1 ottobre 2007 n. 5059, secondo la quale le destinazioni a parco urbano, a parcheggio e a viabilità non comportano automaticamente l’ablazione dei suoli, e dunque non costituiscono vincoli espropriativi o a contenuto espropriativo); per altro verso, in ogni caso, la decadenza dei vincoli espropriativi non comporta ex se la riespansione di precedenti destinazioni di zona, potendo l’amministrazione procedere, a determinate condizioni, a reiterazione del vincolo (Corte Cost., 20 maggio 1999 n. 179 e 18 dicembre 2001 n. 411), e comunque sussistendo solo l’obbligo a suo carico di reintegrare la disciplina urbanistica, dopo la decadenza del vincolo (Cons. Stato, sez. IV, 19 luglio 2011 n. 4304; 13 ottobre 2010 n. 7493; 14 febbraio 2005 n. 432)“.
In altri termini, in mancanza di una legittima reiterazione, si ha la sua decadenza e l’area già vincolata non torna ad avere automaticamente la previgente destinazione urbanistica, e si configura come area non urbanisticamente disciplinata ovvero c.d. zona bianca (Cons. Stato IV n. 3684 del 24 agosto 2016). La giurisprudenza amministrativa ha più volte evidenziato che, ai sensi dell’art. 9, commi 2 e 3, del DPR 327/01, una volta scaduti i vincoli espropriativi l’Amministrazione è tenuta a ridisciplinare l’area rimasta priva di normazione urbanistica, rimuovendo per tali “zone bianche” i gravosi standard di sostanziale inedificabilità, già previsti dall’articolo 4, ultimo comma, della legge n. 10/1977, ora contemplati dall’art. 9 del DPR n. 380/2001 (ex multis: Cons. Stato, IV, 21.2.2005, n. 585)