TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, Sent. 25.01.2024 n. 696
Come ripetutamente affermato in giurisprudenza, del resto, l’esistenza di un’indagine penale non implica, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine. La sottrazione al diritto di accesso, una volta accertata la finalità di carattere difensivo – come senz’altro pare doversi ammettere nel caso di specie – è relativa agli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 c.p.p., con la conseguenza che gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione nell’ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti, e rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denunzia all’autorità giudiziaria (T.A.R. Catanzaro, sez. I, 09/05/2023, n. 733; T.A.R. Napoli, sez. V, 05/12/2022, n. 7578; T.A.R. Napoli, sez. VI, 30/11/2022, n. 7467; T.A.R. Napoli, sez. VI, 07/11/2022, n. 6906).
Tali atti, dunque, restano nella disponibilità dell’amministrazione fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell’autorità giudiziaria, cosicché non può legittimamente impedirsi, nei loro confronti, l’accesso garantito all’interessato dall’art. 22, 1. 7 agosto 1990 n. 241 e ss., non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 24, 1. n. 241, cit. (T.A.R. Latina, sez. I, 23/06/2022, n.551).