Rapporto tra il titolo edilizio ed il certificato di agibilità

TAR Campania – Napoli, Sez. III, Sent. 16.09.2024 n. 4974

Al riguardo non vi è dubbio che la regolarità urbanistico edilizia sia oggetto della specifica funzione del titolo edilizio, ma ciò non incide sul fatto che – in ogni caso – il rilascio del certificato di agibilità presupponga la regolarità urbanistico edilizia dell’immobile, che dunque deve essere previamente accertata.

In questo senso la condivisibile giurisprudenza anche di questa Sezione ha affermato che non soltanto che in base al combinato disposto degli artt. 24, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 e 35, comma 20, della L. n. 47/1985 l’accertamento della conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità, ma anche che ciò è evidente, in quanto ancor prima della logica giuridica, è la ragionevolezza ad escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico-edilizia e, come tale, potenzialmente in contrasto con la tutela della pluralità d’interessi collettivi alla cui protezione la disciplina è preordinata (Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 gennaio 2022, n. 31, Sez. II, 22 marzo 2021, n. 2451, T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 2 settembre 2024, n. 4786 cit. e 4 settembre 2019, n. 4453, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II ter, 25 ottobre 2022, n. 13726 cit, TAR Napoli, VIII, 26 novembre 2020, n. 5563, T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 9 maggio 2018, n. 3100 confermata da Consiglio di Stato, Sezione V, 14 marzo 2023, n. 2669).

Tuttavia allorché il Comune nell’esercizio del potere di controllo del territorio riscontri la realizzazione di opere abusive deve ritenersi che, dopo aver verificato la sussistenza dei relativi presupposti, possa provvedere ad annullare la segnalazione certificata di agibilità già presentata.

Ed invero, pur essendoci un collegamento funzionale tra i due tipi di provvedimenti, atteso che il rilascio del certificato di agibilità, ora segnalazione certificata di agibilità, presuppone la conformità delle opere al permesso di costruire – tra i diversi presupposti essenziali di validità dell’agibilità troviamo anche l’avvenuta esecuzione dell’opera in conformità al progetto presentato ai sensi dell’art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 – trattasi di provvedimenti autonomi.

Al riguardo si richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, 31 maggio 2021, n. 4142 (che ha confermato in parte qua la sentenza n. 6203 del 17 dicembre 2020 della Sezione VIII di questo Tribunale) che ha ritenuto legittimo l’annullamento della segnalazione certificata di agibilità a seguito del provvedimento di chiusura di un’attività agrituristica e dell’ordinanza di demolizione di opere realizzate in difformità ai titoli posseduti e, pertanto, alla luce della sopra richiamata condivisibile giurisprudenza, il provvedimento impugnato deve ritenersi legittimamente adottato.