Restituzione delle somme oggetto di monetizzazione in caso di mancata realizzazione dell’intervento

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 11.06.2024 n. 5193

Orbene, deve ritenersi che a prescindere dalla distinzione formale tra convenzione urbanistica e atto unilaterale d’obbligo, ciò che rileva nella specie è il contenuto sostanziale del permesso di costruire: invero, dall’esame del titolo abilitativo (permesso di costruire e atto d’obbligo) emerge che le somme oggetto di monetizzazione risultano strettamente collegate alla realizzazione dell’intervento edilizio, senza che vi siano delle modifiche sul piano urbanistico che prescindano dalla materiale esecuzione del permesso di costruire, non essendo prevista alcuna realizzazione diretta di opere di urbanizzazione (art. 2), né uno scomputo del costo di tali opere di urbanizzazione (art. 4), ma solo una monetizzazione sostitutiva della cessione delle aree a standard (art. 3), finalizzata all’ottenimento del titolo edilizio.

In altri termini, gli oneri pagati a titolo di monetizzazione di standard sono stati versati a fronte del mero rilascio di un titolo edilizio. Ne deriva, quindi, che la mancata realizzazione in fatto del relativo intervento, vale a rendere indebito il suddetto pagamento.