Chiarimenti in merito alla nozione di “nuova costruzione”

Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 16.04.2024 n. 3438

In primis si rileva che l’invocato art. 36 dispone che «in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articolo 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda».

A tacere del fatto che la norma disciplina la fattispecie dell’accertamento di conformità, mentre nel caso di specie si verte in tema di condono richiesto ex L. n. 326/200 (e in disparte ogni considerazione circa la mancata impugnazione della statuizione per cui Tar riteneva la medesima censura inammissibile già in primo grado), non può che rilevarsi come, in ogni caso, ai fini invocati sarebbe richiesta la conformità edilizia di quanto realizzato alla disciplina vigente tanto al momento della realizzazione del manufatto quanto al momento della presentazione della domanda.

È, invece, pacifico, che il manufatto è incompatibile con l’illustrato inquadramento urbanistico dell’area.

Sul punto deve premettersi che è corretta la qualificazione del manufatto operata dall’amministrazione posto che la sostituzione della copertura leggera, consistente in travi frangisole con un tetto realizzando un ampliamento della superficie residenziale, integra una «nuova costruzione» essendo riconducibile a tale nozione, come già affermato in giurisprudenza, «qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al suolo, il cui tratto distintivo e qualificante viene assunto nell’irreversibilità spazio-temporale dell’intervento, suscettibile di sostanziarsi o nella costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati o nell’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma stabilita, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 3 marzo 2020, n. 1536)» (Cons Stato, Sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5702)