Realizzazione serra: quando non è necessario un titolo edilizio?

Consiglio di Stato, Sez. II, Sent. 15.03.2024 n. 2501

Ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. a), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, rientrano nel novero degli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo «le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola».

L’art. 146, co. 2, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, esclude la necessità dell’autorizzazione paesaggistica «per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio»

A propria volta il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 (“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”) all’art. 2 stabilisce che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, tra gli altri, gli interventi e le opere di cui all’Allegato «A» (“Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica”), che al punto A.19 annovera tra di essi la «(…) installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura (…)».

Al riguardo, con recente decisione (C.d.S., sez. II, 18 maggio 2023, n. 4934) la Sezione ha osservato che:

«Come la giurisprudenza ha da tempo affermato, un impianto serricolo, in quanto tale, è estraneo al regime della concessione qualora sia funzionale allo svolgimento dell’attività agricola” (Cons. Stato, Sez. VI, 24 aprile 2017 n. 1912) e non abbia “requisiti di stabilità o di rilevante consistenza, tali da alterare in modo duraturo l’assetto urbanistico-ambientale” (Cons. Stato, Sez. VI, 3 gennaio 2022 n. 4 e 15 aprile 2019 n. 2438).

In definitiva (…) le condizioni perché un manufatto definibile come “serra” possa rientrare nella attività libera sono:

– l’assenza di opere in muratura, ossia di manufatti la cui rimozione ne implichi necessariamente la demolizione;

– la stagionalità, ossia l’attitudine ad essere periodicamente rimossa e reistallata, con la conseguenza che, essendovi la prospettiva della rimessione in pristino, lo stato dei luoghi non può dirsi definitivamente modificato.

Occorre ulteriormente precisare, quanto ai requisiti suddetti, che se l’assenza di muratura risulta necessaria quale prova evidente (e prospettica, all’atto della realizzazione) della semplice e periodica amovibilità del manufatto (alla quale la presenza di muratura, invece, risulterebbe ovviamente ostativa), la stagionalità qualifica, appunto, la temporaneità o, se si vuole, la “periodicità” della presenza del manufatto sul territorio.

Ciò che, più precisamente, caratterizza la serra è non solo – come affermato in sentenza – la “attitudine ad essere periodicamente rimossa e reistallata”, ma anche e soprattutto la sua effettiva e periodica rimozione: solo in questo modo, infatti, la serra non costituisce una alterazione stabile, permanente del territorio (come tale abbisognevole di titolo edilizio), ma un intervento temporalmente definito (ancorché destinato a ripresentarsi nel tempo).

In definitiva, mentre all’atto della realizzazione della serra assume un ruolo rilevante l’assenza di muratura (che – come già affermato – negherebbe, ove presente, ex se la amovibilità), in epoca successiva ciò che rileva è la prova della stagionalità, offerta dalle già intervenute, periodiche rimozioni; prova che deve essere offerta dall’interessato, in quanto afferente ad un elemento che integra la riconducibilità del manufatto a serra e, dunque, la sua esclusione dall’esigenza di idoneo titolo edilizio».

Nel caso di specie, pacifica l’assenza di opere in muratura, difetta tuttavia il requisito della stagionalità, come sopra definito, che è necessario per qualificare le opere come serre mobili stagionali, sottratte in quanto tali alla necessità del titolo edilizio e dell’autorizzazione paesaggistica.