Piani territoriali ed urbanistici: competenza del Consiglio comunale

Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 14.10.2024 n. 8223

L’appello è fondato sotto l’assorbente, ed unico, profilo dedotto in ordine alla necessità che il progetto di piano attuativo fosse sottoposto al Consiglio comunale per l’approvazione o il rigetto, attesa la specifica competenza consiliare per gli atti di pianificazione urbanistica.

In linea di diritto, va ribadito che a norma dell’art. 42, comma 2, lett. b), d.lg. n. 267 del 2000, il Consiglio mantiene sempre la competenza generale in tema di piani territoriali e urbanistici (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. IV, 07/09/2020, n.5373). In dettaglio, ai sensi dell’art. 7, l. reg. n. 23 del 1997 e dell’art. 42, d.lg. n. 267 del 2000 anche il potere deliberativo in materia di adozione di un atto soprassessorio in materia di piani attuativi spetta al Consiglio comunale.

La norma di cui all’art. 42, comma 2, lett. b), cit. riserva alla competenza funzionale del Consiglio comunale la materia complessiva dei “piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”; conseguentemente, la deliberazione specificamente concernente la materia dei piani territoriali ed urbanistici, adottata da altri organi, come nel caso di specie, risulta illegittima per difetto di competenza.