Cappotto termico e distanze legali

TAR Lazio – Roma, Sez. IIs, Sent. 17.10.2024 n. 17984

Fuori centro è il secondo motivo di ricorso, con cui si afferma che le distanze dell’edificio dal confine sarebbero conformi a quanto stabilito dalla normativa sulla riqualificazione energetica, di cui al D.lgs. 102/2014 e L.R. 8/2006.

Da un lato, infatti, va sottolineata la genericità del richiamo fatto alla precitata normativa, non essendo chiarite le ragioni della sua applicabilità alla fattispecie concreta, viepiù sotto un profilo temporale quanto al D.lgs. 102/2014, essendo state le opere realizzate tra il 2008 e il 2009; peraltro, nemmeno è stata fornita alcuna prova in ordine alla effettiva riconducibilità dell’intervento in esame nell’ambito degli interventi di riqualificazione energetica, non avendo la ricorrente provato l’intervenuta riduzione significativa dei limiti di trasmittanza, come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Dall’altro, come correttamente osservato nel verbale di sopralluogo, risulta in ogni caso superato il limite del maggior spessore delle murature esterne di 25 cm previsto dall’art. 12, comma 1, L. R. 6/2008, con violazione delle distanze non derogabili dai confini, senza che la ricorrente abbia fornito elementi di prova contraria in merito.

Del tutto inconferente è poi il richiamo ai motivi igienico sanitari nella zona B delle norme tecniche di attuazione per superare la violazione delle distanze fissate dal PRG vigente all’epoca dell’intervento in almeno 6 metri, in quanto, a tacer d’altro, il rivestimento del fabbricato con pietre non può essere equiparato a “motivi igienico sanitari”.