TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, Sent. 14.10.2024 n. 5378
In tema, per giurisprudenza consolidata (cfr. da ultimo C.d.S. 2567/2023), <<il silenzio serbato dal Comune sull’istanza di accertamento di conformità urbanistica non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto, con la conseguenza che, una volta decorso il relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere, dovendosi ritenere già perfezionato il provvedimento negativo da impugnare nel termine ordinario di decadenza>>. In altri termini, per quanto riguarda l’istanza sub a), non si è al cospetto di un silenzio inadempimento (rispetto al quale è esperibile lo speciale rito di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a.) bensì di un silenzio avente valore di provvedimento di rigetto (<<L’inerzia serbata dal Comune sulla domanda di accertamento di conformità ha natura di silenzio significativo di respingimento della domanda, come tale tipizzata dalla legge, con la conseguenza che avverso siffatto silenzio, avente natura di atto tacito di diniego, il rimedio appropriato è costituito non già dall’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a., bensì dall’ordinaria azione impugnatoria […]>>; cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. III, 29 agosto 2011 n. 4244; cfr: TAR Lazio, Roma, Sez. III, 2 aprile 2014 n. 3650).
Nel caso del ricorrente, alcun dubbio può sussistere sula formazione del silenzio rigetto sulla istanza di accertamento di conformità; da quanto precede deriva altresì che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare il provvedimento tacito di rigetto.