TAR Lombardia – Brescia, Sez. II, Sent. 23.10.2024 n. 827
L’intervento in questione, essendo stato realizzato su terreno sottoposto a vincolo paesaggistico ed essendo consistito nella demolizione del manufatto preesistente e nella costruzione di un nuovo manufatto avente sagoma e prospetti diversi dal preesistente, va qualificato come “nuova costruzione,” come correttamente ritenuto dall’amministrazione comunale. Al riguardo, si rimanda alla recente sentenza di questa Sezione del 28 marzo 2024 n. 256, nella quale si è precisato che il concetto di “ristrutturazione edilizia” assume connotati particolari e molto più restrittivi allorché vengano in considerazione immobili sottoposti a vincolo culturale o paesaggistico. L’ultimo periodo della norma in esame, infatti, prevede che “Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”. In forza di tale previsione, i lavori implicanti demolizione e ricostruzione di manufatti preesistenti, mentre in linea generale rientrano nel concetto di ristrutturazione edilizia anche qualora implichino modifica della sagoma e dei prospetti, nel caso di beni sottoposti a vincolo culturale o paesaggistico sono qualificabili come interventi di ristrutturazione edilizia soltanto a condizione che non comportino modifiche alla sagoma, ai prospetti, al sedime e alle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non determinino incrementi volumetrici. Nel caso di specie, l’intervento è consistito nell’integrale sostituzione della baracca preesistente, ammalorata e fatiscente, con un nuovo manufatto avente sagoma e prospetti totalmente diversi dal preesistente, come reso evidente dalla documentazione fotografica versata in atti, sicchè l’intervento va qualificato come nuova costruzione.