Consiglio di Stato, Sez. VI, Ord. 11.11.2024 n. 8981
Non è contestato che il permesso di costruire per cui è causa è stato rilasciato in data 11 febbraio 2003, con l’espressa prescrizione che “i lavori dovranno avere inizio entro sei mesi dalla data della presente ed essere portati a termine, in modo che l’opera sia abitabile ed agibile, entro tre anni dalla data della stessa”.
È, altresì, incontestato che, sebbene risulti rispettato il termine triennale di ultimazione dei lavori, non sia stato, al contrario, rispettato il termine di inizio degli stessi: invero, detto termine scava in data 11 agosto 2003 laddove, invece, i lavori sono iniziati in data 15 aprile 2004 come da comunicazione inviata al comune dalla signora -OMISSIS- il 19 marzo 2004.
Infine è incontestato che la signora -OMISSIS- non ha chiesto alcuna proroga del suddetto termine: proroga che deve essere richiesta in modo espresso prima della scadenza del termine e il cui accoglimento è indefettibile affinché non sia pronunciata la decadenza del titolo edilizio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2020, n. 7701).
Da ciò discende che alla nota del 19 marzo 2004 con cui la -OMISSIS- ha comunicato che i lavori sarebbero iniziati in data 15 aprile 2004, non può essere attribuita la valenza di istanza di proroga, sia perché difetta di tale contenuto sia perché, in ogni caso, è successiva alla scadenza del termine.
Né, al rilascio del permesso di costruire in variante dell’11 maggio 2006, per l’apertura di 3 nuove finestre e la trasformazione sul prospetto frontale del vetrocemento in finestre, può essere attribuita la valenza di una «implicita ma indefettibile proroga del termine di inizio dei lavori», come ha affermato il Tar atteso che, giova ripeterlo, una istanza di proroga non è stata mai chiesta, neanche tardivamente, sì da poter attribuire alla variante la consistenza di proroga implicita.
A fronte di tale dato inconfutabile, la decadenza del permesso di costruire si è verificata ex lege, rappresentando la dichiarazione del comune un atto necessario ma meramente ricognitivo di un effetto prodottosi.
Conseguenza immediata e diretta di tale decadenza ex lege è che l’immobile risulta abusivo, poiché realizzato in assenza di un valido permesso di costruire.
Invero, in ordine ai caratteri del provvedimento di decadenza del permesso di costruire ex art. 15 d.p.r. n. 380/2001 va rilevato che: a) in conformità coi principi generali di trasparenza e certezza giuridica ex artt. 1 e 2, l. n. 241 del 1990, è sempre richiesto che l’amministrazione si pronunci con provvedimenti espressi, sia pure con valenza ricognitiva di effetti discendenti direttamente dalla legge, sicché risulta necessaria l’adozione di un formale provvedimento in relazione all’esercizio del potere attribuito dall’art. 15 del testo unico dell’edilizia (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16 maggio 2024, n. 4391); b) alla luce del tenore testuale delle norme sancite dall’art. 15, commi 2 e 2 bis, dello stesso testo unico è necessario, per evitare la decadenza, che il titolare richieda una proroga prima della decorrenza del termine di cui si tratta; c) risponde ad un principio generale dell’ordinamento la regola secondo cui la proroga del termine per il compimento di una certa attività deve essere richiesta prima della scadenza del termine medesimo, per esigenze di chiarezza, di trasparenza e di pubblicità, a garanzia delle parti e, più in generale, dei terzi; la presentazione della richiesta di proroga è infatti funzionale ad evidenziare la sussistenza e la perduranza dell’interesse del privato alla realizzazione dell’intervento programmato, sia nei rapporti con l’amministrazione che aveva rilasciato il titolo, sia rispetto ai terzi che, per ragioni di vicinitas, potrebbero avere un qualche interesse ad opporsi all’altrui iniziativa edificatoria (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2023, n. 2757).
Non è condivisibile la sentenza impugnata laddove afferma che il comune di Rotondella avrebbe “dovuto” contestare immediatamente dopo il 19 marzo 2004 la violazione del termine perentorio di 6 mesi per l’inizio dei lavori dal rilascio della concessione edilizia dell’11 febbraio 2003, con la conseguenza che la contestazione tardiva sarebbe illegittima.