Limiti al “Terzo condono” in area vincolata

TAR Lazio – Roma, Sez. IIs, Sent. 02.12.2024 n. 21662

Destituita di fondamento appare, quindi, la censura di parte ricorrente che afferma la necessità della previa acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo ai fini della verifica in concreto della compatibilità dell’opera con l’assetto vincolistico – con conseguente affermata illegittimità del gravato provvedimento in quanto adottato senza l’intervento di tale parere – trovando tale tesi smentita sia alla luce delle chiare previsioni della disciplina normativa statale sul terzo condono – circoscritta ai soli abusi minori – che della legge regionale, sia alla luce della interpretazione che la Consulta ha dato a tale disciplina, essendo sufficiente, al fine di escludere la condonabilità di opere abusive, la loro astratta riconducibilità alla tipologia di opere che la legge ha escluso dall’ambito applicativo del condono, senza che via sia spazio per accertamenti in ordine alla compatibilità o meno, in fatto, delle opere con le ragioni del vincolo.

Non possono, infatti, essere sanate quelle opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa (Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 maggio 2016 n. 1664; 17 marzo 2016 n. 1898; sez. IV, 21 febbraio 2017 n. 813; 27 aprile 2017 n. 1935), posto che ai sensi dell’art. 32 comma 27 lett. d) del decreto legge sul terzo condono “sono sanabili le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) si tratti di opere realizzate prima della imposizione del vincolo; b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, essendo nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, sia esso assoluto o relativo, consentita la sanatoria dei soli abusi formali); d) che vi sia il previo parere dell’Autorità preposta al vincolo” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 maggio 2015 n. 2518; 28 ottobre 2019, n.7341; 17 settembre 2019, n. 6182; 17 gennaio 2020 n. 425; 16 settembre 2022, n. 8043) in relazione, ovviamente, alle sole opere minori ammissibili al condono.

Ne discende che risulta irrilevante anche l’accertamento della conformità delle opere alla disciplina urbanistica, laddove venga in rilievo una preclusione ex lege al condono in ragione della tipologia delle opere.

Risulta irrilevante, inoltre, la presentazione dell’istanza di condono in data anteriore all’entrata in vigore della legge regionale del Lazio n. 12 del 2004, stanti le modifiche successivamente apportate con legge regione Lazio n. 12/2016, non avendo peraltro parte ricorrente articolato specifiche censure al riguardo nè dimostrato la realizzazione dell’opera in data anteriore all’apposizione dei vincoli deducendone un’eventuale rilevanza.