Impianti di distribuzione carburanti: compatibilità urbanistica

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 22.01.2025 n. 461

Tuttavia, in termini generali, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito da tempo che gli impianti di distribuzione di carburanti (cui è sostanzialmente assimilabile quello degli appellanti), quali servizi a rete, sono diffusi in tutte le zone urbanistiche, salvo eccezioni espresse basate su particolari ragioni, pertanto, la destinazione a zona agricola di una determinata area del territorio comunale non osta all’installazione di un impianto di distribuzione di carburante, rientrando questo tra le opere catalogabili lato sensu come opere di urbanizzazione secondaria e infrastrutture complementari al servizio della circolazione stradale, mentre la destinazione agricola di una zona di piano ha di norma la finalità di evitare l’ulteriore espansione dell’edilizia residenziale e non preclude, quindi, l’esecuzione di opere che non determinino ulteriori insediamenti abitativi (Consiglio di Stato, sez. V, 23 gennaio 2007 n. 192).

Questo orientamento ermeneutico è stato confermato anche dalla successiva giurisprudenza amministrativa (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 20 novembre 2013 n. 5469; T.a.r. Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. II, 29 marzo 2022 n. 890; T.a.r. Campania, sez. III, 4 febbraio 2019 n. 610; T.a.r. Liguria, sez. I, 25 maggio 2017 n. 460; T.a.r. Lazio, sezione staccata di Latina, sez. I, 17 ottobre 2016 n. 619; T.a.r. Sicilia, sez. III, 25 luglio 2013 n. 1553).

Inoltre, nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti non si comprendono le ragioni per le quali l’installazione dell’impianto di autolavaggio – sosta camper già autorizzata nel 2012, non sia stata più consentita dalla Amministrazione comunale nel 2019, pur non essendo stata modificata la destinazione urbanistica della zona o la disciplina vigente a livello di strumentazione urbanistica comunale.