TAR Sicilia – Catania, Sez. I, Sent. 03.02.2025 n. 383
L’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevede, per i casi di opera eseguita in assenza di permesso di costruire, ovvero in variazione essenziale o totale difformità dallo stesso, la sanzione demolitoria e, quale conseguenza della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, un’automatica fattispecie acquisitiva al patrimonio del comune dell’opera abusiva e della relativa area di sedime.
I successivi articoli 33 e 34 del T.U. introducono, invece, la c.d. “fiscalizzazione” dell’abuso con riferimento agli “interventi e (al)le opere di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso” (art. 33, comma 1) e agli “interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire” (art. 34, comma 1).
In relazione ai primi, il secondo comma dell’art. 33 stabilisce che “Qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all’ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso, sulla base dell’indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all’applicazione della legge medesima, del parametro relativo all’ubicazione e con l’equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell’articolo 16 della medesima legge …”.
In relazione alle opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire, l’art. 34 comma 2 stabilisce che “Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al triplo del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al triplo del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale”.
6.2. La giurisprudenza ha chiarito che “Con il termine “fiscalizzazione” dell’abuso, funzionale ad evidenziare sinteticamente e già a livello definitorio la sua sostanziale monetizzazione, si intende un rimedio alternativo eccezionalmente concesso in luogo della demolizione. In particolare, si può accedere alla fiscalizzazione sia in caso di mancanza, totale difformità o variazione essenziale dal titolo riferito ad ristrutturazione edilizia (art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001); sia a fronte di accertata difformità solo parziale dal permesso di costruire (art. 34, comma 2, e 2-bis, che ne ha esteso l’applicabilità anche agli interventi soggetti a s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire di cui all’art. 23, comma 01); sia infine all’esito di un annullamento, giudiziale o in autotutela, del titolo stesso (art. 38). Ma non nell’ipotesi, più grave, di avvenuta realizzazione di una “nuova opera” in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o variazione essenziale dallo stesso (art. 31)” (Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 806 del 25 gennaio 2024).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il secondo motivo di ricorso (in disparte i profili di irricevibilità ove riferito all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS–OMISSIS-impugnata solo con l’odierno ricorso, notificato il 27 luglio 2022) è infondato.
Ed invero, gli interventi edilizi contestati con l’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-, adottata ai sensi dell’art. 31 del DPR n. 380/2001, attengono alla realizzazione di una ulteriore sopraelevazione (terzo piano fuori terra) con superficie di circa mq 155,40 e volume di circa mc 512,80.
L’ordinanza di demolizione è stata, pertanto, correttamente adottata ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001 atteso che gli abusi contestati, per la loro natura e consistenza non possono essere ricondotti né alla categoria della ristrutturazione edilizia né tanto meno alla categoria della parziale difformità del titolo abilitativo, consistendo in opere realizzate in assenza di titolo abilitativo o, comunque, comportanti una variazione essenziale dallo stesso.