Tariffa rifiuti: metodo normalizzato e puntuale

Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 07.01.2025 n. 81

Va ulteriormente premesso che, in base alla giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia UE, sez. II, n. 254 del 16 luglio 2009), il metodo di calcolo della tariffa rifiuti (basata ossia “sulla stima del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale sevizio e non sul quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito”), se da un lato è frutto di discrezionalità tecnica nonché di presunzioni (ossia basato su una stima delle quantità producibili e non strettamente commisurato alle quantità effettivamente prodotte e conferite), dall’altro lato non deve essere manifestamente sproporzionato e deve tenere conto delle quantità comunque “producibili” (anche se non di quelle “prodotte”) in termini di natura e volume del rifiuto. Queste in particolare le conclusioni della Corte di giustizia:

– “la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento della gestione e dello smaltimento dei rifiuti urbani, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essere considerata, allo stato attuale del diritto comunitario, in contrasto con l’art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12”;

– “le competenti autorità nazionali dispongono di un’ampia discrezionalità per quanto concerne la determinazione delle modalità di calcolo di siffatta tassa”;

– “Spetta pertanto al giudice a quo accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto che gli sono stati sottoposti, se la tassa sui rifiuti su cui verte la causa principale non comporti che taluni «detentori» … si facciano carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili”.

Pertanto: se da un lato è ammissibile e compatibile con il diritto UE anche il metodo “normalizzato” (basato su stime e presunzioni), dall’altro lato in presenza di indici di manifesta sproporzione ed iniquità (circa le tariffe calcolate con metodo normalizzato) occorre ripiegare su metodi diversamente basati sulle quantità di rifiuti effettivamente producibili (metodo puntuale).