Installazione pergotenda in area vincolata: necessaria autorizzazione paesaggistica?

TAR Campania – Napoli, Sez. V, Sent. 07.01.2025 n. 122

Nel caso di specie, come si è detto, viene in rilievo una struttura amovibile e retraibile.

In mancanza di difese dell’amministrazione che non consentono di qualificare diversamente l’opera, deve ritenersi che la stessa ricada nella attività di edilizia libera.

Quanto all’aspetto della tutela paesaggistica, il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2017, n. 31 avente ad oggetto il “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” (Pubblicato sulla G.U. 22 marzo 2017, n. 68) all’allegato “A” elenca tutta una serie di interventi che non hanno bisogno di preventiva autorizzazione paesaggistica, anche in zona vincolata, come nella fattispecie in esame. Più in particolare, all’allegato A, punto A 17 prevede la possibilità di “installazioni esterne oste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.

Per quanto sin qui esposto, il ricorso è fondato e va annullata l’ordinanza di demolizione impugnata.