TAR Campania – Napoli, Sez. VI, Sent. 23.08.2023 n. 4848
Ciò posto, va rilevato che il corretto uso dei beni del demanio pubblico marittimo risulta essere l’interesse pubblico prevalente da tutelare che obbliga l’Ente a provvedere per la sua salvaguardia malgrado l’addotto tempo trascorso.
Sul punto la giurisprudenza ha ritenuto che: “In base al sopra citato art. 54, rispetto agli abusi realizzati sul suolo demaniale marittimo, l’Amministrazione ha una potestà sanzionatoria che può essere sempre esercitata a prescindere dall’eventuale lasso tempo intercorrente tra l’evento abusivo e il suo accertamento. Deve anche ritenersi che l’esercizio dei poteri repressivi postulati dall’art. 54 codice navigazione non richiede alcuna particolare motivazione specifica in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico al ripristino dello “status quo ante” rispetto a quello del privato alla conservazione dell’occupazione dell’area demaniale marittima. Invero, al riguardo, devono ritenersi valevoli i principi espressi dall’Adunanza Plenaria (Cons. St., Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9), pur nel differente ambito degli abusi edilizi, secondo la quale il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino (Cons. Stato, sez. VI, 18/12/2017 n. 5954)” – Tar Sicilia, sez. I, sent. 2404/2022).