Consiglio di Stato, Sez. VII, Sent. 06.11.2023 n. 9557
L’abuso consiste nella realizzazione di nuova tettoia con doghe in legno realizzata senza autorizzazione paesaggistica in sostituzione di una preesistente tettoia in ondulino di plastica all’interno di un territorio protetto (DM 9.9.1952).
Il Tar ha correttamente osservato che, all’interno di un territorio protetto (DM 9.9.1952) anche opere astrattamente riconducibili al concetto di pertinenza –se realizzate senza titolo- debbono comunque sottostare a misure ripristinatorie e di reintegro ambientale (questa sezione 2114/2017). Per quanto sopra, il capo di impugnativa relativo a tale struttura si palesa infondato, senza che in contrario possano rilevare asseriti vizi partecipativi di mancato avviso di avvio del procedimento, trattandosi di aspetti che assumono carattere secondario in presenza –come nella specie- di attività rigorosamente vincolata (cfr. art. 21 octies secondo comma primo periodo legge 241/90).
Laddove gli illeciti edilizi ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, stante l’alterazione dell’aspetto esteriore, gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, quand’anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera DIA, l’applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica.
Ed invero continua condivisibilmente la sentenza “l’art. 27, d.P.R. n. 380/2001 impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico”. “Infatti, per le opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in aree vincolate, vige un principio di indifferenza del titolo necessario all’esecuzione di interventi in dette zone, essendo legittimo l’esercizio del potere repressivo in ogni caso, a prescindere, appunto, dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l’intervento edilizio nella zona vincolata; ciò che rileva, ai fini dell’irrogazione della sanzione ripristinatoria, è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in zona vincolata e in assoluta carenza di titolo abilitativo, sia sotto il profilo paesaggistico che urbanistico” .