TAR Lazio – Roma, Sez. IV-ter, Sent. 01.12.2023 n. 18077
Deve rammentarsi come anche il Consiglio di Stato abbia più volte affermato “che, ai sensi dell’art. 32 comma 27 lett. d) del decreto legge su menzionato, come convertito, sul terzo condono, sono sanabili le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, solo se si tratta di opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria), non essendo necessaria quindi, laddove l’abuso ricada in zona vincolata e non rientri tra gli abusi minori, l’acquisizione del parere dell’Autorità preposta al vincolo, in linea con l’esigenza di economicità dell’azione amministrativa, essendo superflua, in acclarata mancanza dei presupposti di legge per la condonabilità delle opere, la effettuazione di un inutile vaglio di compatibilità paesaggistica” (Sez. IV, 19 maggio 2010 n. 3174; Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 maggio 2015 n. 2518; 1° dicembre 2021, n. 8004).
Non possono, infatti, essere sanate quelle opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa (Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2016 n. 1664; 17 marzo 2016 n. 1898; sez. IV, 21 febbraio 2017 n. 813; 27 aprile 2017 n. 1935), posto che ai sensi dell’art. 32 comma 27 lett. d) del decreto legge sul terzo condono “sono sanabili le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) si tratti di opere realizzate prima della imposizione del vincolo; b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, essendo nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, sia esso assoluto o relativo, consentita la sanatoria dei soli abusi formali); d) che vi sia il previo parere dell’Autorità preposta al vincolo” (Cons. Stato, Sez. VI, 18 maggio 2015 n. 2518; 28 ottobre 2019, n.7341; 17 settembre 2019, n. 6182; 17 gennaio 2020 n. 425) in relazione, ovviamente, alle sole opere minori ammissibili al condono.