TAR Sardegna – Cagliari, Sez. I, Sent. 30.08.2023 n. 635
Occorre aggiungere che quando un titolo edilizio sia annullato in sede giurisdizionale, resta in vita l’originaria istanza del privato, rispetto alla quale il Comune deve nuovamente provvedere, anche sulla base degli accertamenti contenuti nella decisione del Giudice (v. Cons. Stato, Sez. IV, 15 giugno 2016, n. 2631, secondo cui “l’annullamento giurisdizionale del permesso di costruire rende abusive le opere edilizie realizzate in base a quest’ultimo, di talché il Comune, stante l’efficacia conformativa di tal giudicato, ne deve dare esecuzione, adottando i provvedimenti consequenziali. Ma la serena lettura del medesimo art. 38, c. 1, ben lungi […] dal dover disporre la sola riduzione in pristino, suggerisce non per forza tale soluzione, ma anche una gamma articolata di possibili soluzioni, della valutazione delle quali l’atto conclusivo del nuovo procedimento dovrà ovviamente dare conto”, con richiamo anche a Cons. St., Sez. IV, 12 maggio 2014 n. 2398; cfr. anche T.A.R. Piemonte, Sez. II, 8 luglio 2014, n. 1171, secondo cui “in sede di ottemperanza al giudicato l’Amministrazione è tenuta, pertanto, non solo a uniformarsi alle indicazioni rese dal giudice, e a determinarsi secondo i limiti imposti dalla rilevanza sostanziale della posizione soggettiva azionata e consolidata in sentenza, ma anche a prendere in esame la situazione controversa nella sua complessiva estensione, valutando non soltanto i profili oggetto della decisione del giudice, ma pure quelli comunque rilevanti per provvedere definitivamente sull’oggetto della pretesa, all’evidente scopo di evitare ogni possibile elusione del giudicato”).
Ne consegue che il Comune, in esecuzione di una sentenza di annullamento di un permesso di costruire, deve valutare l’originaria istanza proposta dal privato per l’intervento costruttivo da realizzare – anche sulla scorta del giudicato formatosi sul precedente provvedimento – accertando ora per allora (sulla base, cioè, del regime urbanistico esistente al tempo del rilascio del titolo annullato) se e in quale misura sia possibile rimuovere i vizi procedurali censurati e, in caso positivo, reiterare il titolo abilitativo (cfr., in quanto condivisibili sebbene risalenti, T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 20 novembre 1999, n. 581; Cons. Stato, Sez. V, 18 ottobre 1996, n. 1255).