Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 18.02.2025 n. 1341
[…] l’appellante ha appreso della modifica apportata dall’art. 9 della l. 27 aprile 2022, n. 34, di conversione del d.l. 1 marzo 2022, n. 17, a seguito della quale, a suo avviso, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica non sarebbe più stato necessario per gli immobili “del tipo di quello di sua proprietà”. Per tale ragione, […] ha dunque presentato al Comune […] la già menzionata Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.) […] contestualmente il medesimo ha altresì trasmesso una “missiva” con cui, da un lato, ha evidenziato come non fosse più necessaria l’autorizzazione paesaggistica e, dall’altro lato, ha espressamente rinunciato alla C.I.L.A. del 13 dicembre 2022, dando inizio all’installazione dei pannelli fotovoltaici.
[…]
4.2. Con il secondo articolato motivo, ha contestato la parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che l’immobile in questione sia vincolato ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 42 del 2004, in ragione del decreto di vincolo sull’area e, sotto un ulteriore profilo, ha contestato che sia rilevante la circostanza che i pannelli siano collocati sulle tegole e non integrati nelle stesse, contestando altresì che gli stessi si vedano dalla strada.
Più precisamente, secondo l’appellante, non si tratterebbe di un “immobile vincolato ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 42 del 2004”, poiché tale fattispecie riguarderebbe infatti “i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici”, mentre il Comune […] risulterebbe vincolato ai sensi della successiva fattispecie sub lettera d), relativa alle “bellezze panoramiche [considerate come quadri] e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”, con la conseguenza che in base alla novella legislativa del comma 5 dell’art. 7-bis del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall’art. 9 della l. 27 aprile 2022, n. 34, di conversione del d.l. 1 marzo 2022, n. 17, non sarebbe più necessaria l’autorizzazione paesaggistica per l’esecuzione della suddetta apposizione sul tetto di copertura dei suindicati otto pannelli fotovoltaici. Tale deroga prevista dal citato art. 7-bis, comma 5, del d.lgs. n. 28 del 2011 sarebbe inoperante solo in corrispondenza di specifiche ipotesi alle quali non sarebbe riconducibile il caso di specie.
[…]
8. Il secondo motivo di appello è, del pari, infondato […] dal momento che l’art. 7-bis, comma 5, del d.lgs. n. 28 del 2011 dispone quanto segue: “Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”.
Nel caso di specie, l’area in cui si trova l’immobile fa parte del perimetro del P.U.T. dell’area Sorrentino Amalfitana e risulta vincolata per effetto del d.m. 16 febbraio 1957 e del d.m. 16 giugno 1966, che hanno imposto il vincolo paesaggistico sul territorio del Comune […], in ragione del “notevole interesse pubblico perché costituisce un complesso di eccezionale valore estetico tradizionale, in quanto alla rigogliosa vegetazione mediterranea si affianca l’inserimento di nuclei rustici di caratteristica architettura locale”.
Dal tenore letterale del vincolo, si desume, come già rilevato anche dal T.a.r., che si tratta di un’area che risulta vincolata sia quale bellezza panoramica ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 42 del 2004, sia quale complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42 del 2004. E nel medesimo senso depone anche lo stralcio dell’Atlante delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico […]
Conseguentemente, risulta necessaria l’autorizzazione paesaggistica poiché deve trovare applicazione il secondo periodo della disposizione sopra richiamata, secondo cui “In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004”.
Inoltre, dalla documentazione in atti, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori, si desume che si tratta di pannelli non già “integrati” nel tetto di copertura, bensì ad esso sovrapposti […], con la conseguenza che essi non possono essere considerati “integrati” in esso poiché non ne fanno parte, essendo, per l’appunto, non già complanari al tetto medesimo, bensì fisicamente separati dallo stesso, sicché non si può ritenere che operi l’ulteriore deroga prevista dal terzo periodo, secondo cui “Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici”.
Poiché, infatti, affinché possa trovare applicazione l’ulteriore deroga prevista dal periodo da ultimo citato, è necessaria la compresenza di entrambe le condizioni indicate dalla norma – ossia che si tratti di pannelli integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni – il difetto della prima delle anzidette condizioni rende di per sé superfluo l’accertamento della seconda relativa alla visibilità dagli spazi esterni […].
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