TAR Lazio – Roma, Sez. II-bis, Sent. 10.03.2025 n. 4994
Con nota del 23.5.2024, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni, corredate da un’approfondita perizia tecnica, al fine di dimostrare che l’impianto oggetto di autorizzazione rientrerebbe comunque in area idonea all’art. 20, comma 8, lett. c ter) n. 2, D. Lgs. n. 199/2021, in quanto distante meno di 500 metri dall’area – catastalmente – identificata come “D1”.
Tale ultima area farebbe parte del complesso produttivo di cui alla stazione primaria di trasformazione elettrica di Terna S.p.A. e in essa insisterebbero specificatamente i fabbricati adibiti a stabilimento produttivo.
[…] In secondo luogo, anche a prescindere dalla destinazione astratta dell’area limitrofa, quest’ultima sarebbe comunque idonea ai sensi dell’art. 20 comma 8 lett. c ter, punto, 2 D. Lgs. 199/2021, in quanto disterebbe comunque meno di 500 metri da un impianto e/o stabilimento industriale e/o produttivo, così come definito dal Codice dell’Ambiente: del resto, una centrale di trasformazione dell’energia elettrica deve essere considerata impianto e/o stabilimento ex art. 268, co. 1, lett. h), del Codice dell’Ambiente.
La doglianza in esame è fondata in relazione alla doglianza di cui al sub 2.2.
Dal combinato disposto degli artt. 82 e 107 NTA del PRG, le centrali elettriche sono riconducibili alla “zona omogena F”, a nulla rilevando la loro effettiva classificazione catastale: quest’ultima, infatti – pur riconducendo le centrali in parola nella categoria “D1-Opifici” (Cass. trib., sentt. n. 26036/2023 e 14042/2020, richiama la L. 208/2015 che, a sua volta, prevede che in tale categoria catastale vengano espressamente inseriti, con il codice 0102, gli “immobili in uso a centrali idroelettriche”) – rileva a soli e meri fini fiscali e non è in grado di incidere sull’assetto urbanistico del territorio su cui esse insistono.
Escluso quindi che l’area in esame possa avere la “destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere” di cui all’art. 20 comma 8 lett. c ter), punto 1, D. Lgs. 199/2021, ricorrono nel caso di specie – come anche chiarito da Cass. civ., SS.UU., n. 14007/2024, nonché da Cass. trib., n. 14042/2020 – i presupposti di cui all’art. 20 comma 8 lett. c ter), punto 2, D. Lgs. 199/2021.
Devono infatti considerarsi “impianti industriali”, ai sensi del codice dell’ambiente, i parchi eolici e le centrali idroelettriche, in quanto la nozione “impianto industriale” deve essere interpretata non in senso restrittivo – ossia come attività industriale funzionale alla trasformazione di materiali in nuovi prodotti – ma anche quale attività tesa alla trasformazione dell’energia potenziale idrostatica in energia cinetica e, quindi, in energia elettrica.
Del resto, la ratio sottesa all’art. 20 comma 8 lett. c ter) D. Lgs. 199/2021 – che fissa seppure transitoriamente i criteri relativi alle aree idonee a recepire l’installazione dei pannelli fotovoltaici – si precisa nell’esigenza di favorire il decoro urbano e quindi di concentrare, ove possibile, gli impianti di energia rinnovabile in aree già a forte impatto urbanistico. E’ allora in tale logica che la nozione di “impianto industriale” di cui al codice dell’ambiente deve essere correttamente intesa.