TAR Lombardia – Milano, Sez. IV, Sent. 31.01.2025 n. 351
Ad avviso del Collegio, la corretta interpretazione del dato letterale della richiamata disposizione, avallata anche da considerazioni di ordine logico, induce a ritenere legittima la determinazione assunta dal Comune resistente.
La previsione di cui alla lett. c-quater non può che ritenersi quale ipotesi ulteriore e complementare rispetto a quelle già individuate dalle lettere precedenti (ivi compresa la c-ter) e non invece alternativa alle medesime, come asserito dalla parte ricorrente, avendo il legislatore deciso di tutelare anche l’interesse paesaggistico e ambientale, senza tuttavia voler superare del tutto il pregresso assetto.
Sul punto deve richiamarsi il dato letterale contenuto nella disposizione, laddove si specifica “fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)”, che non può avere altro significato se non che gli ambiti idonei ai sensi della lett. c-quater devono valutarsi anche tenendo conto delle limitazioni indicate dalle precedenti disposizioni, non potendosi prescindere da tali previsioni (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, I, 6 febbraio 2024, n. 430, richiamato anche da T.A.R. Piemonte, II, 4 luglio 2024, n. 820; in linea con tale interpretazione, T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 9 gennaio 2025, n. 5; T.A.R. Sardegna, I, 1° ottobre 2024, n. 671). Quindi si tratta di una ipotesi aggiuntiva, e non alternativa, che consente di installare un impianto fotovoltaico anche nei pressi di un bene culturale, purché nel rispetto di una fascia di almeno cinquecento metri. Del resto, al predetto inciso, non presente nelle precedenti ipotesi (lett. a, b, c, c-bis, c-bis1 e c-ter del comma 8), deve essere riconosciuto un significato concreto (cd. effetto utile), diversamente contravvenendo al “comune e pacifico principio interpretativo che, tra le possibili interpretazioni di una previsione normativa, impone di dare la preferenza a quella che conserva alla norma stessa un suo effetto utile e sensato (C.d.S., Sez. VI, 23 dicembre 2019, n. 8695; v. pure Sez. III, 16 novembre 2020, n. 7080)” (Consiglio di Stato, VII, 26 aprile 2022, n. 3192).
Tale conclusione, rispettosa del dato letterale (criterio principe dell’interpretazione ai sensi dell’art. 12 delle Preleggi: cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 192 del 26 ottobre 2023 e n. 253 del 26 novembre 2020; Cass., SS.UU., 6 dicembre 2021, n. 38596; Consiglio di Stato, Ad. plen., 26 aprile 2022, n. 7), risulta altresì logica e coerente con le finalità della massima diffusione delle energie rinnovabili.
Intendere il criterio di cui alla lett. c-quater come aggiuntivo rispetto alle precedenti previsioni, ivi compresa quelle di cui alla lett. c-ter, consente di evitare una liberalizzazione – almeno in parte qua – in ordine all’individuazione delle aree idonee all’installazione degli impianti che producono energia rinnovabile visto che, ove fosse accolta la tesi della ricorrente (avallata da una parte della giurisprudenza), basterebbe individuare un’area posta a una distanza superiore a cinquecento metri da un bene culturale (o non soggetta a tutela paesaggistica diretta) e nessuna ulteriore preclusione opererebbe con riguardo alla collocazione di impianti fotovoltaici, pur ove si fosse al cospetto di aree che non hanno alcuna delle caratteristiche previste dalle lettere da a) a c-ter) del comma 8 dell’art. 20 del D. Lgs. n. 199 del 2021 [cfr., in argomento, T.A.R. Sicilia, Catania, I, 6 febbraio 2024, n. 430, secondo il quale il «comma 8° lett. c-quater (…), prevedendo quali aree idonee quelle “che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” fa espressamente salvo il precedente criterio di cui alla lett. c-ter, n1), con la conseguenza che la qualificazione di area idonea ex lege per le aree agricole risulta perimetrata alle sole ipotesi di “aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere”»]. Ove il legislatore avesse previsto un tale obiettivo avrebbe dovuto stabilirlo appositamente piuttosto che utilizzare la formula contenuta nella lett. c-quater, che fa espressamente salvo quanto stabilito nelle lettere precedenti.
L’interpretazione restrittiva sembra confermata anche dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024, recante la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, che all’art. 7, comma 3, stabilisce che “sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono individuare come non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri”. Da tale disposizione emerge che la tutela culturale e paesaggistica non si pone come alternativa rispetto alle altre finalità che possono determinare la non idoneità di un’area, ma che le stesse vanno valutate congiuntamente, in negativo, per tale individuazione.
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