TAR Puglia – Bari, Sez. II, Sent. 13.02.2025 n. 212
Il gravame va accolto sulla scorta dell’avviso già espresso dalla Sezione in sede cautelare, rivelandosi fondate le censure contenute nel primo motivo di ricorso (incentrate sulla qualificazione dell’area interessata come “area idonea” ex art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021) in relazione al difetto di motivazione del provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi dedotto nel secondo motivo (sub 2), stante in particolare l’assenza di qualsiasi riferimento alle numerose e puntuali evidenze fornite dalla società ricorrente nelle note procedimentali del novembre scorso, dirette a consentire il superamento dei rilievi sollevati nel parere –come detto- recepito nelle determinazioni finali.
In estrema sintesi, il progetto si porrebbe in contrasto con le finalità di mantenimento e sviluppo delle attività agricole e, più in generale, con i caratteri ambientali del territorio agricolo di riferimento.
Orbene, secondo un pregresso orientamento giurisprudenziale già condiviso da questo Tar, in presenza di aree ex lege idonee e in assenza di vincoli puntuali, resta preclusa la denegabilità di progetti per la realizzazione di impianti FER sulla base di presunte incompatibilità paesaggistiche (cfr. C.d.S., sez. IV, n. 8235/2023; cfr., in termini, questa Sezione n. 529/2023). Ciò in quanto si tratta di aree per le quali è già stata effettuata una valutazione positiva in ordine alla relativa idoneità, che rende recessivo qualsiasi altro presunto fattore di contrasto e/o non compatibilità, ancor più rispetto a previsioni, come quelle del P.P.T.R richiamate nei provvedimenti impugnati nel presente giudizio, espressamente prive di carattere vincolante e aventi mera funzione di indirizzo; e, a maggior ragione se, come nella fattispecie che ci occupa, non sia “….ravvisabile, a monte, alcun pregiudizio all’interesse paesaggistico, dal momento che la stessa Regione ha ritenuto che la specifica area non fosse caratterizzata da elementi tali da sconsigliare la realizzazione di impianti” (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, n. 8158/2023; n. 8029/2023).
Alla luce della –pacifica- idoneità dell’area riconducibile ad una valutazione del legislatore a monte e a fronte di specifici rilievi procedimentali, dunque, l’onere di motivazione analitica posto a carico dell’Amministrazione procedente nel modulo conferenziale disciplinato dall’art. 14 bis della legge n. 241/90 (secondo cui la determina finale deve essere adottata tenuto conto delle risultanze e dei pareri espressi, operando una valutazione complessiva, anche di prevalenza che, nel bilanciare i diversi interessi in gioco, dia puntualmente conto delle ragioni della decisione assunta), deve ritenersi ulteriormente “rafforzato”, come correttamente evidenziato dalla società ricorrente nel secondo motivo.
Tanto più che, come già evidenziato in sede cautelare, la realizzazione di impianti FER è –in linea di principio- compatibile con la destinazione agricola trattandosi di interventi qualificati dalla legge come opere di urbanizzazione primaria, nessuna preclusione specifica si trae –sotto tale profilo- dalla vigente pianificazione urbanistica comunale e, in ogni caso, l’area in questione, contigua ad area storicamente adibita a discarica comunale, si presenta incolta e priva di essenze arboree, caratterizzata da terreno roccioso e impervio, risultando pertanto inapplicabile anche il richiamato art. 84 del PRG vigente.