TAR Campania – Salerno, Sez. II, Sent. 27.12.2023 n. 3074
Invero, per costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, recentemente riaffermato dal Consiglio di Stato: “la possibilità di procedere ad interventi ricadenti nell’ambito della c.d. “attività edilizia libera” non opera in modo incondizionato, ma resta pur sempre subordinata (in base al comma 1 dell’articolo 6 del D.P.R. n. 380 del 2001, cit.) al rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali” (ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 13/02/2023, n.1503; Cons. Stato, sez. VI, 27/07/2015, n. 3667, nello stesso senso la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sent. n. 19316/2011, secondo la quale la particolare disciplina dell’attività edilizia libera, contemplata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 6, come modificato dalla L. n. 73 del 2010, art. 5, comma 2, non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle categorie menzionate da tale disposizione, siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici)” (Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 8334 del 14 settembre 2023).
L’assunto del Comune resistente è pertanto del tutto condivisibile, non essendo in discussione che l’istallazione di una pergotenda sia astrattamente inquadrabile tra l’attività di edilizia libera, ma dovendosi avere riguardo alla circostanza se la struttura medesima sia conforme alla disciplina dell’edilizia libera imposta dal RUEC, laddove nell’ipotesi di specie la stessa, avente una superficie di circa mq 90,00 si pone in contrasto con il punto 70.3 del medesimo Regolamento.