TAR Campania – Salerno, Sez. II, Sent. 27.10.2023 n. 2409
La giurisprudenza ritiene in linea di principio che, in un’area soggetta a vincoli paesaggistici, non è richiesto il rilascio di alcuna autorizzazione per opere riconducibili, ai sensi dell’art. 149 comma 1, d. lg. 22 gennaio 2004 n. 42 agli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che secondo l’art. 6 comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 rientrano nell’attività di “edilizia libera”, come le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni (lett. e- ter ), le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” (lett. e- quinquies ); allo stesso modo, ai sensi del d.m. 2 marzo 2018, il rifacimento e/o sostituzione della “pavimentazione esterna pertinenziale” rientra pure nell’edilizia libera (T.A.R. LatinaO, sez. I, 28/03/2022, n.248).
La natura di edilizia libera esclude, perciò, l’assoggettamento a qualsivoglia titolo autorizzativo di tipo paesaggistico, nei termini declinati nell’Allegato A. 12 del DPR 31/2017.
In ordine all’area di accesso alla volumetria cementata con rifinitura in mattonelle di gres porcellanato di circa mq. 3,00 nonché in ordine alla contestata apposizione sull’area a giardino di quadroni in cls per mq. 32,00, la giurisprudenza assume che le opere di pavimentazione esterna in piastrelle di cemento armato costituiscono, in assenza dell’indicazione del superamento di eventuali indici di permeabilità, attività edilizia libera ex art. 6 DPR 380/2001, lett. e-ter) e, perciò solo, sottratti anche all’autorizzazione paesaggistica, ex Allegato A. 12 DPR 31/2017. Per cui l’opera di pavimentazione di un’area esterna, di modesta estensione, non è di per sé soggetta al permesso di costruire, salvo che comporti una trasformazione urbanistica del suolo ed un cambio della sua destinazione (T.A.R. Napoli, sez. III, 24/12/2018, n. 7333).
Analogo discorso vale per la contestata realizzazione del manufatto in pietra calcarea e cls utilizzato quale griglia di cottura alimenti, il quale, in ragione dell’inidoneità funzionale e strutturale ad alterare il carico urbanistico, costituisce edilizia libera e, come tale, non necessita di autorizzazione paesaggistica.