Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 17.10.2023 n. 9022
Secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio, “non è necessario un idoneo titolo edilizio per la realizzazione di una recinzione nel caso in cui sia posta in essere una trasformazione dalla quale, per l’utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni ridotte dell’intervento, non derivi un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale”; pertanto la distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios va riscontrata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 novembre 2019, n. 8178; Id., 7 marzo 2022, n. 1609). Nel caso di specie, il manufatto in questione riguarda un’area particolarmente estesa in quanto lunga 30 metri per 50 metri; inoltre, tale recinzione non è comporta solo dalle reti ma le stesse solo collocate su un cordolo che, seppur non particolarmente alto, si estende, comunque, per l’intero perimetro della recinzione. In considerazione dell’estensione dell’opera, la stessa non può ricondursi all’ambito della c.d. edilizia libera.
Non rileva in senso contrario la previsione di cui all’art. 76 delle N.T.A. del Comune di Scafati, tenuto conto che le definizioni contenute nel D.P.R. n. 380/2001 prevalgono espressamente sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti comunali ex art. 3, comma 2, del medesimo articolato normativo. Non rileva neppure l’integrazione alla c.i.l.a. del 2015 che non era in alcun modo idonea a sorreggere un intervento che, stante le caratteristiche sopra descritte, necessitava di un permesso di costruire.
In considerazione di quanto esposto, non può ritenersi neppure sorretto da un valido titolo il campo di calcio realizzato. Infatti, gli odierni appellati si erano, invero, limitati a depositare una mera comunicazione di esecuzione di opere di manutenzione ordinaria consistenti nella creazione di un’area ludica. Ma queste opere – complessivamente valutate – integrano un’apprezzabile trasformazione urbanistica e funzionale dell’area, considerato che, come esposto, si tratta di un campo di dimensioni pari a mt. 50,00 x 29,00, munito, comunque, di due panchine, di fari per l’illuminazione e della recinzione sopra esaminata. Pertanto, anche tale trasformazione dell’area non poteva essere sorretta da una mera comunicazione come quella depositata dagli odierni appellanti che è priva di effetti giuridicamente rilevante.