Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 22.09.2023 n. 8475
Secondo quanto emerge dagli atti depositati il manufatto ha le seguenti caratteristiche: “gazebo – porticato in legno delle seguenti dimensioni in pianta m.7,20 x mt.4,20 circa. Lo stesso è costituito da una copertura piana, in plexiglas, con altezza pari a mt 3,00 circa. La struttura è costituita da n.2 travi in legno longitudinali, poste sui lati lunghi, delle dimensioni di mt.0,20 x mt.0,20 circa e da n.8 travi trasversali, poste sul lato corto, di dimensioni pari a mt.0,15 x mt.0.07 circa. Il gazebo – porticato, dal lato a confine con la parete del fabbricato, è fissato ad essa con piastre ancorate parte nella muratura e parte nella mensola a sbalzo del balcone del 1° piano, mentre sul lato anteriore poggia su tre pilastri in legno delle dimensioni di m.0,15 x 0,15 circa, fissati al suolo tramite basi di legno di mt 0,27 x 0,30. Il manufatto era dotato di canale di gronda e di una tenda oscurante, nonché da altre tende intese ad oscurare all’occorrenza. Tale manufatto si presenta aperto su tre lati“.
Tanto premesso occorre chiarire che non si è in presenza di una struttura che per le sue dimensioni e modalità costruttive possa essere annoverata nella nozione di pergolato che rientra tra le attività edilizie libere e del resto non a caso è stato qualificato come tettoia. Infatti, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio il pergolato, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio. Di contro, il pergolato stesso, quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa e dunque al rilascio del titolo edilizio (cfr. Cons. St., Sez. IV, 22 agosto 2018, n. 5008). Al contrario, il “pergolato”, rilevante ai fini edilizi, può essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni. Nel caso in esame è evidente che si è in presenza di una tettoia e non di un pergolato, e che quest’ultima comporta un considerevole impatto edilizio estendendosi per una superficie di oltre 30 mq e risulta stabilmente ancorata al suolo. Pertanto, i riferimenti giurisprudenziali dell’appellante non sono conferenti.