Caratteristiche del vincolo archeologico “diretto” e “indiretto”

Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 10.12.2024 n. 9917

I suddetti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante l’intima connessione che li avvince, meritano accoglimento nei sensi appresso precisati.

Giova rammentare, in generale, che l’imposizione di un vincolo, diretto ovvero indiretto, anche di tipo archeologico, “è espressione della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale in caso di istruttoria insufficiente, motivazione inadeguata o incongruenze anche per la mancanza di proporzionalità tra l’estensione del vincolo e le effettive esigenze di protezione del bene di interesse storico-artistico” (Cons. Stato, sez. VI, 08/01/2024, n. 276).

Più nel dettaglio, “Il vincolo archeologico c.d. diretto viene imposto sui beni o sulle aree nei quali sono stati rinvenuti reperti archeologici, o in relazione ai quali vi è la certezza dell’esistenza, della localizzazione e dell’importanza del bene archeologico” (Cons. Stato, sez. VI, 30/05/2018, n. 3246).

Quanto, invece, al vincolo archeologico “indiretto” la giurisprudenza di questa Sezione ha chiarito che “In coerenza con i principi della materia, le prescrizioni di tutela indiretta dell’art. 45, d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42 («Codice dei beni culturali e del paesaggio») sono volte a garantire non solo il campo di visibilità del bene culturale tutelato in via diretta, ma all’occorrenza anche il rilievo del contesto circostante, potenzialmente interagente con quel valore culturale, tanto da poter necessitare di una conservazione particolare” (Cons. Stato, sez. VI, 3 luglio 2014, n.3355). Ciò in quanto “L’essenza del vincolo archeologico indiretto sta, infatti […] in una tutela «a campo largo» dell’ambiente culturale che si estende, come tale, fino alla protezione dei ritrovamenti che possono essere eventualmente effettuati nel corso di lavori di scavo” (Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2024 n. 914).

Resta, peraltro, fermo che “L’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione nella determinazione del contenuto prescrittivo del vincolo di tutela indiretta richiede che la decisione amministrativa sia sorretta da una motivazione adeguata, dovendosi per tale intendere un costrutto argomentativo da cui emerga, oltre all’idoneità delle misure alla realizzazione dell’obiettivo di tutela, anche la valutazione amministrativa in ordine alla necessità e alla proporzionalità delle prescrizioni restrittive prescelte (Cons. Stato , sez. VI , 10/09/2021 , n. 6253).