Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sent. 15.11.2023 n. 805
Per costante giurisprudenza, rientrano nella categoria di pertinenze urbanistiche le opere di modesta entità e accessorie rispetto all’opera principale, quali a esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, e non anche le opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotano per avere una propria autonomia rispetto all’opera principale e per non essere coessenziali alla stessa, cioè tali da non rendere possibile una diversa utilizzazione economica (Cons. Stato, VI, 4 gennaio 2016, n. 19; 24 luglio 2014, n. 3952; V, 12 febbraio 2013, n. 817; IV, 2 febbraio 2012, n. 615).
Quanto alle tettorie (da ultimo, Cons. Stato, VI, 4 febbraio 2023, n. 1205), esse richiedono il rilascio del permesso di costruire quando, per caratteristiche costruttive, siano idonee ad alterare la sagoma dell’edificio (Cons. Stato, VI, 16 febbraio 2017, n. 694), mentre si sottraggono a detto regime ove la loro conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell’immobile cui accedono (Cons. Stato, V, 13 marzo 2014 n. 1272).