TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, Sent. 20.01.2025 n. 537
Sulla questione si è già espressa questa Sezione (n. 2281/2022) con l’avallo del giudice di appello il quale con la sentenza n. 8544/2021 ha ricostruito in questo modo l’istituto in parola: <<Il decreto Sblocca Italia (D.L. n. 133 del 2014, ha introdotto il “Permesso di costruire convenzionato”. Si tratta di un istituto nuovo, di attuazione delle previsioni del Piano regolatore generale. Il suo scopo è quello di semplificare le modalità di intervento e favorire il recupero mediante azioni amministrative più snelle. Più in particolare, esso si propone come una modalità alternativa agli strumenti urbanistici attuativi che può essere impiegata qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte, sotto il controllo del Comune, con una modalità semplificata. Alla base del rilascio del permesso di costruire vi è una convenzione nella quale sono specificati gli obblighi di cui il soggetto attuatore si fa carico per soddisfare l’interesse pubblico. Sono soggetti alla stipula di convenzione: la cessione di aree anche al fine dell’utilizzo di diritti edificatori; la realizzazione di opere di urbanizzazione; le caratteristiche morfologiche degli interventi; la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale. Lo strumento in esame, dunque, è pertinente e funzionale alle opere di urbanizzazione da eseguire, laddove mancanti, carenti o insufficienti.
Al procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato si applica quanto il TU prevede per il permesso di costruire, ossia il Capo II del Titolo II, mentre la convenzione è sottoposta all’art.11 della legge 241/1990, in materia di accordi integrativo o sostitutivi di procedimenti. Vale la pena soggiungere che, quando la convenzione abbia ad oggetto opere di urbanizzazione, resta invariato quanto dispone il Codice dei contratti sulle opere di urbanizzazione a scomputo (articolo 32, comma 1, lettera g, del Codice)>>. <<In sostanza, il permesso di costruire convenzionato – definita versione “alternativa e aggiornata” della lottizzazione convenzionata (T.A.R. Piemonte, Sent. n. 514/2020) – costituisce una modalità semplificata per l’adozione di atti di pianificazione attuativa, la cui più proficua applicazione può avvenire proprio in zone già parzialmente urbanizzate>> (questa Sezione n. 2281/2021).
Come fondatamente dedotto dalla ricorrente l’amministrazione non poteva respingere l’istanza per la mera mancanza della pianificazione attuativa dovendo verificare in concreto il livello di urbanizzazione dell’area interessata dall’intervento edilizio proposto per poter poi valutare la realizzabilità degli obiettivi della pianificazione esecutiva attraverso lo strumento alternativo del permesso di costruire convenzionato.
In questo senso non può costituire legittimo motivo di diniego la mancata approvazione di uno schema tipo di convenzione da parte del Comune o l’omessa valutazione del progetto essendo questi adempimenti che avrebbe dovuto porre in essere l’amministrazione (peraltro, per come incontestato, parte ricorrente unitamente all’istanza ha depositato uno schema di convenzione).